Agriturismi esclusi dai ristori Covid-19 regionali

Interrogazione alla giunta regionale

Testo completo interrogazione

Abbiamo inoltrato formale interrogazione alla Giunta Regionale, e in particolare all’Assessorato all’Agricoltura, per dipanare la matassa burocratica che ad oggi impedisce alle aziende agrituristiche più anziane della nostra regione di accedere alla misura di sostegno prevista dal bando 21.1.1. proprio per fronteggiare le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19.

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica campana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

Regione Campania bando Tipologia 21.1.1
Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale

Nel corso del 2019 il settore è stato fortemente colpito con perdite di fatturato anche superiori al 70% ma nonostante ciò centinaia attività sono escluse dai ristori previsti non per loro colpa. In queste ore infatti la regione Campania sta richiedendo agli operatori agrituristici autorizzati prima del 2008, pena il rigetto del contributo, la prova dell’avvenuto adeguamento amministrativo rispetto alla nuova normativa.

Tuttavia è possibile evincere dalle normative nazionali e regionali, nonchè dai manuali operativi di applicazione della nuova legge regionale 15/2008 che nessun obbligo era (ed è) imputabile agli imprenditori agricoli autorizzati secondo l’abrogata normativa del 1984 per poter continuare ad esercitare l’attività in oggetto.

Prescrizione delle norme transitorie

In ragione dell’art. 14 comma 3 della Legge nazionale 96 del 20 febbraio del 2006 “Disciplina dell’agriturismo” infatti, ogni Regione che interveniva in materia agrituristica avrebbe dovuto con una specifica norma disciplinare la transizione per le aziende già autorizzate.

Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 14 comma 3, Legge nazionale 96 del 20 febbraio del 2006 “Disciplina dell’agriturismo”

Norma transitoria ‘dimenticata’ dal legislatore regionale

La Legge Regionale N. 15 del 6 novembre 2008 “Disciplina per l’attività di Agriturismo” la Regione Campania, in armonia con la nuova legislazione nazionale, abroga di fatto la precedente normativa regionale 28 agosto 1984, n. 41, ‘dimenticando’ ogni previsione alcuna per le aziende già autorizzate sulla base della precedente normativa (così come richiesto dall’art. 14 della L. 96/2006 e correttamente recepito da successive leggi di altre regioni). Unico riferimento all’elemento transitorio è presente all’art. 20 applicabile però ai soli procedimenti autorizzativi in corso, ma non a quelli già in essere.

Sono fatti salvi i procedimenti in corso i quali si concludono a norma della previgente disciplina.

ART. 20 comma 2, – Legge Regionale N.15 del 6 Novembre 2008 – “Disciplina per l’attività di Agriturismo”

Verifiche di comuni sulle vecchie autorizzazioni

Ma non solo, nei manuali di attuazione della legge regionale 2008, redatti nel 2013 dallo stesso assessorato che oggi richiede gli adempimenti, viene riportano chiaramente che nessun obbligo fosse imputabile agli agriturismi già attivi, demandando ai comuni la verifica e la conformità delle vecchie autorizzazioni rispetto alla nuova disciplina.

…i funzionari regionali designati effettueranno il riscontro documentale, sempre in collaborazione con i preposti tecnici comunali, su tutte le SCIE presentate e per gli operatori che svolgono attività ai sensi della abrogata legge regionale n. 41/1984, effettueranno controlli sul permanere del possesso dei parametri oggettivi e soggettivi alla luce della vigente norma.

Regione Campania – Circolare_29-07-13, Manuale delle procedure e dei controlli, Legge Regionale n. 14 del 6 novembre 2008.

Un pasticcio burocratico per decine di imprenditori agrituristici che oltre al danno economico comporta anche la beffa di essere additati come fuorilegge, quando invece sono stati i pionieri dell’ospitalità rurale della nostra regione e con il rispetto di normative ben più vincolanti e restrittive di quelle attuali.

Le stesse aziende, inoltre, sono state riconosciute perfettamente meritevoli dei ristori Covid-19 nazionali previsti nel corso del 2020 dal Governo e dal Ministero dell’Agricoltura.

Alla luce di queste considerazioni chiediamo l’immediato inserimento fra i beneficiari dei ristori delle aziende agrituristiche campane attive i cui requisiti originari non sono stati oggetto di contestazione da parte dei rispettivi comuni, unici enti preposti al controllo amministrativo delle attività in oggetto. In questo momento in particolare non possiamo permetterci il lusso di perdere un solo euro di ristoro per quelle attività che spesso sostengono l’economia rurale delle aree interne attraverso l’accoglienza e la promozione della nostra cultura rurale.