Dal primo giorno in Consiglio Regionale siamo stati destinatari di innumerevoli denunce di cittadini in merito all’aria irrespirabile in prossimità di aree industriali. Abbiamo denunciato e sollecitato gli organi regionali ad intervenire ma senza alcun esito. La normativa nazionale infatti è chiara sulle responsabilità delle Regioni, che possono intervenire per porre limiti quantitativi alle emissioni odorigene. Ma mentre altre regioni si sono mosse in questo senso la Campania resta senza regole, in danno non solo ai cittadini ma anche alle industrie che lavorano rispettando le regole. Dalla giunta regionale per 5 anni solo promesse, rimandi, deroghe e scaricabarile. Ora alla Camera dei Deputati è stato depositato dal M5S, a firma anche della nostra portavoce Anna Bilotti, un disegno di legge grazie al quale faremo finalmente chiarezza sulla normativa inchiodando le regioni alle loro responsabilità. In pratica avremo una definizione chiara di molestie olfattive e un adeguamento immediato delle procedure autorizzative, per conferire ai cittadini e alle autorità giudiziarie uno strumento efficace contro l’inquinamento del nostro respiro.
Relazione introduttiva al disegno di legge 1440
Le prescrizioni in materia di emissione di sostanze odorigene contenute nell’articolo 844 del codice civile e nell’articolo 674 del codice penale sono, purtroppo, soltanto di carattere qualitativo, cioè non indicano un limite massimo per tale emissione ma si limitano a prevedere in modo generico come evitarla in caso di specifici tipi di trattamento o di impianto. Prescrizioni di carattere qualitativo sono nvece stabilite nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e in particolare all’articolo 177 sulla gestione dei rifiuti, all’articolo 237- septies sulla consegna e ricezione dei rifiuti e all’articolo 237-octies sulla gestione degli impianti di incenerimento e coincenerimento. All’articolo 272-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 183 del 2017, viene, infine, normato il potere delle regioni di legiferare in materia di emissioni odorigene per quanto concerne gli impianti autorizzati di cui alla parte quinta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. L’articolo, al comma 1, non aggiunge nulla di uovo se non la certezza relativa alla potestà legislativa in materia da parte delle egioni, molte delle quali hanno infatti già provveduto a dotarsi di norme in materiaben prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo stabilendo anche limiti specifici per emissioni odorigene alla sorgente puntuale o areale. Al comma 2 sono descritte le modalità con le quali ogni regione può prevedere limiti specifici, senza però fornire dettagli in merito. Questa impostazione normativa nasce da un problema essenziale legato all’impossibilità di fornire limiti identici a realtà industriali completamente diverse o, almeno, a farlo senza stabilire limiti troppo restrittivi per alcuni e troppo ampi per altri. Al tempo stesso, però, questo approccio ha reso la normativa estremamente carente, senza prevedere alcun obbligo in materia per quanto riguarda gli impianti dotati di autorizzazione integrata ambientale, spesso anche di grandi dimensioni o di notevoli capacità di esercizio: un limite a questi impianti è quindi previsto soltanto da prescrizioni specifiche all’interno dei singoli procedimenti. Per fare fronte a queste criticità è necessario apportare modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, quali: 1) fornire la definizione di odore e sostanza odorigena, come definiti dalle norme ISO. In virtù di tale definizione sono precisate anche le situazioni nelle quali la presenza di odori è definibile come molestia olfattiva, ossia come uso illegittimo dell’ambiente in funzione della frequenza di accadimento, dell’intensità, della durata, dell’offensività, del grado di fastidio provocato e del contesto (urbano o rurale) nel quale viene percepita; 2) specificare che le regioni devono, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle modifiche, dotarsi di una normativa in materia di emissioni odorigene e di limiti per gli impianti autorizzati di cui alla parte quinta del decreto legislativo; 3) inserire gli aspetti relativi alle emissioni odorigene negli allegati che regolano lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale: a) introdurre la valutazione degli impatti derivanti dalle emissioni odorigene nell’elenco degli inquinanti di cui tenere conto nell’espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale; b) inserire nel contenuto minimo degli studi di impatto ambientale, oltre che la valutazione sulla qualità dell’aria, del suolo e del sottosuolo, anche la valutazione dell’impatto odorigeno; c) inserire la valutazione delle sostanze odorigene nell’elenco dei probabili impatti, al pari dell’inquinamento, del rumore, della luce e delle vibrazioni; d) inserire un allegato ad hoc sui metodi da seguire per una corretta analisi degli impatti odorigeni, con speciale riferimento alla norma tecnica UNI EN 13725:2004 per quanto concerne l’emissione puntuale o diffusa e la norma tecnica UNI EN 16841-1:2017 per l’analisi di campo al recettore; e) specificare le modalità attraverso le quali è possibile coinvolgere la popolazione residente per la definizione di elementi probanti di molestia olfattiva, sia attraverso questionari che applicazioni web o per dispositivi mobili; 4) introdurre i piani di monitoraggio delle emissioni odorigene all’interno dei piani di monitoraggio e controllo di cui all’autorizzazione integrata ambientale; 5) garantire che nel rilascio dei titoli autorizzativi per impianti di trattamento dei rifiuti sia affrontato anche il tema della gestione degli odori generati da sorgente puntuale, areale o emissione fuggitiva; 6) rafforzare i compiti del Coordinamento di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010 in materia di qualità dell’aria ambiente, già previsti ma solo in modo facoltativo dal decreto legislativo n. 183 del 2017; 7) ripristinare l’attribuzione di tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 29-quaterdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, indirizzandole alle attività di monitoraggio, controllo e ispettive svolte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle agenzie facenti parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. La presente proposta di legge, con l’obiettivo di riformare il contesto normativo al fine di regolamentare il costante e adeguato controllo delle emissioni odorigene, segue esattamente questo schema.
CAMERA DEI DEPUTATI — PROPOSTA DI LEGGE 1440 D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
ANNA BILOTTI, ILARIA FONTANA, VIANELLO, DAGA, DEIANA, D’IPPOLITO, FEDERICO, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, RICCIARDI, ROSPI, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIGNAROLI, ZOLEZZI
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore. Presentata l’11 dicembre 2018.